Tiropratico.com

MORE THAN FORTY YEARS OF EXPERIENCE

 

 

 

ARMI: detenzione abusiva

Art. 697 c.p. Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità quando la denuncia è richiesta, è punito con ....... Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità, è punito con ....

Art. 38 TULPS - (art. 37 T.U. 1926) Chiunque detiene ARMI, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, MUNIZIONI finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Aggiornato DL.121/2013.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di ARMI artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualit? permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle ARMI loro consentite. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene le ARMI di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'ARMI, deve presentare ogni cinque anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7.
La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle ARMI denunciate, ai sensi dell'articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
Il detentore delle ARMI deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

 

  • data 2023